La ‘riforma Cartabia’: l’improcedibilità per il superamento dei termini di durata massima delle impugnazioni penali (Appello e Cassazione)
La ‘riforma Cartabia’: l’improcedibilità per il superamento dei termini di durata massima delle impugnazioni penali (Appello e Cassazione)
(Articolo del 21 ottobre 2021 a cura dell’Avv. Valerio Girani)
Con la legge 27 settembre 2021 n. 134, è stato definitivamente approvato il disegno di legge recante la ‘Delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa, e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti penali’. Il provvedimento enuncia i criteri direttivi cui dovranno adeguarsi i successivi decreti legislativi di attuazione, da emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore del medesimo disegno di legge. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2021 n. 237 ed entra in vigore dal 19 ottobre 2021.
L’art. 2 della riforma contiene norme di immediata applicazione senza che vi sia la necessità di emanare decreti legislativi di attuazione. Tra queste, vi è l’istituto dell’improcedibilità di cui al nuovo articolo 344-bis c.p.p. su ‘’Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione’’.
Si tratta di un intervento che va ad affiancare il sostanziale blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado già previsto dalla c.d. legge Bonafede (Legge 3/2019 detta anche ‘spazzacorrotti’). Sotto questo profilo, non può certo sfuggire la circostanza che l’introduzione dell’istituto della ‘prescrizione processuale’ sia il risultato di un ‘compromesso’ tra le forze politiche.
Nella sostanza si prevede una causa di improcedibilità dell’azione penale, per la mancata definizione del giudizio di impugnazione entro un termine di durata massima prestabilito, con l’effetto di travolgere la sentenza impugnata, sia di condanna che si assoluzione, per non doversi procedere.
Facendo, comunque, salva la possibilità che l’imputato vi rinunci ed escludendo l’applicazione nei casi in cui si proceda per i delitti puniti con l’ergastolo anche come l’effetto di aggravanti, si prevedono limiti predeterminati di durata delle impugnazioni: per il grado di appello, la durata è di due anni, mentre per la Cassazione, si prevede un termine di un anno, al superamento dei quali è prevista l’improcedibilità dell’azione.
E’, poi, previsto un meccanismo che consente al giudice di disporre proroghe, con motivata ordinanza sempre ricorribile in Cassazione, nel caso di impugnazione complessa ‘’in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare’’, secondo tre specifiche previsioni:
– in generale, per tutte le categorie di reati non previste nelle eccezioni indicate, è possibile disporre un’unica proroga, della durata di un anno per il procedimento di appello e di sei mesi per il giudizio in Cassazione (quindi, la durata massima del giudizio di secondo grado può raggiungere i tre anni, mentre il giudizio di legittimità può giungere ad un massimo di un anno e sei mesi);
– ulteriori proroghe sono poi previste nel caso di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale, associazione mafiosa e scambio elettorale politico-mafioso, violenza sessuale aggravata e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sempre quando il procedimento sia caratterizzato da un elevato grado di complessità (quindi, in questi casi, non è fissato un limite di tempo per i processi, ancorché permanga sempre la possibilità di ricorrere in Cassazione sulle proroghe);
– per i delitti aggravati dal metodo mafioso ex art. 416bis.1 c.p., le proroghe concesse non possono superare il limite massimo di tre anni in appello e un anno e sei mesi in Cassazione (quindi, in tali ipotesi, la durata massima del giudizio di secondo grado è di cinque anni, mentre il giudizio di legittimità può giungere ad un massimo di due anni e sei mesi).
L’introduzione dell’improcedibilità si accompagna ad una disposizione transitoria in base alla quale l’istituto si applica solo ai procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto i reati commessi a far data a far data dal 1° gennaio 2020 e prevede che: – nel caso delle impugnazioni i cui atti siano già pervenuti alla Corte di Appello o alla Corte di Cassazione, i termini di improcedibilità decorrono dalla data di entrata in vigore della legge (19 ottobre 2021); – negli altri casi, qualora l’impugnazione venga proposta entro la fine del 2024, i processi potranno durare fino a tre anni in appello (anziché 2 a regine) e fino ad un anno e mezzo in Cassazione (anziché 1 anno a regime), oltre ovviamente alla possibilità di proroghe alle sopra richiamate condizioni. Si tratta di una disposizione transitoria per permettere al ‘sistema’ di organizzarsi e gestire il carico attuale in vista della messa a regime della riforma.
Si tratta di un sistema di proroghe che ha dato avvio ad immediate critiche, in ragione del fatto che i termini di durata massima dei processi vengono, di fatto, affidati alla discrezionalità dei magistrati, così da renderli arbitri della decisione e consegnando alla giurisdizione scelte di politica criminale che non le competono. Oltre a ciò, la preoccupazione si rivolge anche alla potenziale disuguaglianza che si creerebbe tra imputati, nel caso di proroghe disposte ad libitum, senza un limite massimo, rispetto agli altri casi.
L’istituto dell’improcedibilità viene criticato anche per il fatto che, affiancandosi ai termini di durata delle indagini, di custodia cautelare e della prescrizione, viene a crere un regime temporale privo di coordinamento fra la fase delle indagini, il giudizio di primo grado e le impugnazioni, incapace di assicurare in modo uniforme la ragionevole durata. Per di più, l’effetto è quello di un implicito invito a chiudere innanzitutto i procedimenti relativi a reati meno gravi, ponendosi così in contraddizione con i criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale, ispirati al preferenziale perseguimento di reati gravi con termini di prescrizione lunghi o addirittura imprescrittibili.
Rinviando ad altre sedi, ogni opportuna discussione circa i profili di criticità anche dal punto di vista costituzionale, che la disciplina della improcedibilità suscita in rapporto ai principi di uguaglianza, di obbligatorietà dell’azione penale e di impegno alla durata ragionevole dei processi, possiamo concludere la presente disamina, affermando, in sintesi, che l’improbabilità introdotta dalla riforma Cartabia è una vera e propria “estinzione processuale”, definita anche come ‘prescrizione processuale’, che travolge non solo la sentenza di condanna ma anche quella di assoluzione.
In un tale contesto, va precisato che la disciplina dell’improcedibilità intende salvaguardare le statuizioni civili, prevedendo l’inserimento del comma 1 bis all’art. 578 cpp su ‘’Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione’’. Dunque, in caso di condanna, anche generica, al risarcimento del danno in favore della parte civile il giudice dell’appello o la Cassazione, con la dichiarazione di improcedibilità rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado d’appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale.