LA RESPONSABILITA’ DEL DATORE DI LAVORO: le nuove linee guida anti-contagio da Covid-19 previste dal Protocollo del 24 aprile 2020 tra Governo e Parti sociali.
Nell’attuale fase di emergenza epidemiologica, tutti i datori di lavoro sono tenuti ad adottare e mettere in atto le opportune procedure organizzative e gestionali al fine di “garantire” i propri lavoratori rispetto al rischio di contagio COVID-19.
Il quadro normativo di riferimento:
Con il Protocollo del 14 marzo 2020, sottoscritto tra Governo e Parti Sociali, erano state delineate linee guida, al fine di agevolare le imprese autorizzate alla prosecuzione delle attività nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio negli ambienti di lavoro, dando così attuazione a quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020, all’art. 1, comma 1, punti 7, 8 e 9.
Con il recente DPCM 26 aprile 2020, si è dato avvio alla c.d. Fase 2 con allentamento graduale del lockdown sull’intero territorio nazionale. In tale occasione, è stato inserito e richiamato il nuovo Protocollo del 24 aprile 2020, Allegato 6 dello stesso DPCM, che ha aggiornato ed integrato il precedente accordo del 14 marzo.
Il nuovo Protocollo, rappresenta un punto cogente di riferimento operativo per la fase di riavvio di tutte quelle attività produttive per le quali era stata disposta l’interruzione, così come per la prosecuzione di quelle che non sono state interrotte. In effetti, l’art. 2, comma 6, DPCM 26 aprile 2020, ha espressamente previsto che “La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
Le modifiche introdotte dalle nuove linee guida condivise:
Il recente Protocollo del 24 aprile 2020, nel confermare tutte le indicazioni contenute nella versione precedente del 14 marzo 2020, interviene implementando obblighi, prescrizioni e misure ed in particolare:
a. Viene previsto che la mancata attuazione dei livelli di protezione previsti determina la sospensione delle attività, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
b. Vengono implementati gli obblighi di informazione che i datori di lavoro sono tenuti a dare ai lavoratori, sulla base dei contesti lavorativi e delle mansioni svolte, nonché in ordine al corretto utilizzo dei DPI, per la prevenzione del contagio dal virus;
c. Viene introdotta, per i lavoratori risultati positivi al COVID-19, la certificazione medica di “avvenuta negativizzazione” del tampone, necessaria per poter fare ingresso in azienda, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;
d. Viene previsto che, nelle aree maggiormente colpite dal virus e a fini di prevenzione del contagio, l’autorità sanitaria competente può disporre misure aggiuntive specifiche (es. esecuzione del tampone per i lavoratori) ed in tal caso il datore di lavoro è tenuto a prestare la massima collaborazione;
e. Vengono disposti obblighi di collaborazione tra le imprese appaltatrici ed i committenti in presenza di lavoratori terzi in azienda (es. obblighi di informazione e vigilanza in capo al committente in ordine alle norme di sicurezza; segnalazione immediata di lavoratori positivi al virus);
f. Vengono ulteriormente implementate le procedure di sanificazione degli ambienti di lavoro, delle postazioni e delle aree comuni, in particolare deve essere prevista la sanificazione straordinaria dei luoghi di lavoro nelle aree geografiche maggiormente colpite dal virus o nelle aziende in cui si sono verificati casi sospetti di COVID-19;
g. Viene precisato che i detergenti per le mani devono essere messi a disposizione dei lavoratori in punti facilmente accessibili ed individuabili;
h. Viene disposto che, all’interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati e della mappatura delle attività aziendali, devono essere adottati idonei DPI e, inoltre, vi è obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica per quei lavoratori che condividono spazi comuni; i. Viene ribadita la raccomandazione dell’adozione di misure riorganizzative quali: lavoro a distanza, rimodulazione degli spazi di lavoro e articolazione degli orari di lavoro per ridurre il numero delle presenze e garantire il distanziamento sociale, preferenza per l’utilizzo del mezzo di trasporto privato per raggiungere il luogo di lavoro ed evitare aggregazione, creazione di gruppi autonomi e distinti di lavoratori, ricorso ad ammortizzatori sociali;
l. Viene previsto, in caso di lavoratore sintomatico in azienda, che lo stesso deve essere isolato e dotato di mascherina chirurgica se non ne è in possesso;
m. Vengono ulteriormente specificate le misure di sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento al fatto che il medico competente può suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici ritenuti utili per contenere il rischio della diffusione del virus e per proteggere la salute dei lavoratori (es. tampone). Il medico, inoltre, deve identificare i soggetti particolarmente fragili, con particolare riferimento all’età;
n. Viene prevista l’istituzione, oltre di un Comitato Aziendale, anche di un Comitato Territoriale, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. Si prevede, inoltre, ad iniziativa dei soggetti firmatari del Protocollo, la costituzione a livello territoriale o settoriale di comitati per le finalità del Protocollo.
Gli attuali ‘’obblighi’’ in capo ai datori di lavoro:
Per quanto sopra, si può quindi ripercorrere il Protocollo, secondo le attuali previsioni:
1.INFORMAZIONE: attraverso modalità più idonee ed efficaci, occorre informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dell’azienda, appositi depliants informativi, secondo un contenuto stabilito. Si prevede, inoltre, che il datore di lavoro deve fornire informazioni adeguate, sulla base dei contesti lavorativi e delle mansioni, con riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI ai fini di prevenzione del contagio da COVID-19;
2.MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA: si può prevedere la sottoposizione al controllo della temperatura corporea, gestito ai sensi della disciplina privacy vigente, con riferimento al trattamento dei dati. Inoltre, si prevede che l’ingresso in azienda per i lavoratori risultati positivi al COVID-19, deve essere preceduto dall’invio della certificazione medica di “avvenuta negativizzazione” del tampone, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Nelle aree maggiormente colpite dal virus, inoltre, l’autorità sanitaria competente può disporre misure aggiuntive specifiche per prevenire il rischio di contagio, come l’esecuzione del tampone per i dipendenti e, in tali casi, il datore di lavoro presterà la massima collaborazione;
3.MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI: si devono prevedere percorsi e tempistiche predefinite e con riduzione dell’accesso ai visitatori. Inoltre, si dispongono obblighi di collaborazione tra imprese appaltatrici e committenti, in caso di lavoratori terzi in azienda. In particolare, in capo al committente gravano obblighi di informazione e vigilanza in ordine alle norme di sicurezza. È prevista, inoltre, l’immediata segnalazione di lavoratori positivi al tampone COVID-19;
4.PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA: si deve assicurare pulizia giornaliera e sanificazione periodica. Inoltre, deve essere prevista la sanificazione straordinaria dei luoghi di lavoro nelle aree geografiche maggiormente colpite dal virus o nelle aziende in cui si sono verificati casi sospetti di COVID-19;
5.PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI: si deve garantire la messa a disposizione di detergente con raccomandazione pulizia mani. Si dispone, inoltre, che tali detergenti siano collocati in punti facilmente accessibili ed individuabili per i lavoratori;
6.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: è prevista l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, liquido detergente, guanti, occhiali, ecc.). Si prevede, inoltre, che nei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati e delle diverse attività dell’azienda, devono essere adottati idonei DPI e, in tutti i casi, per i lavoratori che condividono spazi comuni vi è obbligo di utilizzare mascherina chirurgica;
7.GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…): si deve prevedere un accesso agli spazi comuni contingentato, ventilazione continua dei locali, tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano, oltre a garantire sanificazione periodica e pulizia giornaliera;
8.ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI): durante il periodo di emergenza dovuta al Covid-19, le imprese devono disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento ricorrendo allo smart work, oppure rimodulando i livelli produttivi, ovvero prevedere un piano di turnazione dei dipendenti. Si ribadisce, inoltre, la raccomandazione ad adottare misure quali lavoro a distanza, rimodulazione spazi di lavoro ed articolazione orari di lavoro per ridurre il numero dei dipendenti e garantire il distanziamento sociale, utilizzo del mezzo di trasporto privato per raggiungere l’azienda ed evitare aggregazione, creazione di gruppi autonomi e distinti di lavoratori, ricorso ad ammortizzatori sociali;
9.GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI: occorre favorire orari di ingresso e uscita scaglionati per evitare contatto nelle zone comuni, se possibile dedicando una porta di entrata e una di uscita da questi locali, garantendo la presenza di detergenti segnalati;
10.SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE: gli spostamenti devono essere limitati al minimo indispensabile, non sono consentite le riunioni in presenza, sono annullati tutti gli eventi interni ed attività di formazione, essendo possibile effettuarla a distanza;
11.GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA: se una persona in azienda sviluppa sintomi di febbre e di infezione respiratoria quali la tosse, deve dichiararlo immediatamente al personale e deve procedersi a dettagliate operazioni di isolamento, avvertendo repentinamente le autorità sanitarie competenti. Inoltre, si prevede che il lavoratore deve essere dotato di mascherina chirurgica, se non ne è in possesso;
12.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS: la sorveglianza sanitaria prosegue con il rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (decalogo). Si specificano, inoltre, le misure di sorveglianza sanitaria; in particolare, il medico competente può suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e per proteggere la salute dei lavoratori, come l’esecuzione del tampone. Inoltre, il medico deve procedere ad identificare i soggetti particolarmente fragili, con particolare attenzione all’età;
13.AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE: è prevista la costituzione in azienda di un Comitato per l’applicazione e verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione, con partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e RLST. Inoltre, se per particolari tipologie di imprese non può darsi luogo alla costituzione di Comitato aziendale, è prevista l’istituzione di un Comitato Territoriale, composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, con partecipazione degli RLST e rappresentanti delle parti sociali. Si prevede, inoltre, ad iniziativa dei soggetti firmatari del Protocollo, la costituzione a livello territoriale o settoriale di comitati per le finalità del Protocollo.
La ‘’check list’’ dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
Da un punto di vista operativo, va segnalato che, di recente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 149 del 20 aprile 2020, con la quale ha fornito agli Uffici territoriali indicazioni sullo svolgimento delle attività di controllo nelle aziende, al fine di verificare il rispetto, da parte dei datori di lavoro, di quanto disposto dal Protocollo del 14 marzo 2020.
Tra gli allegati della nota è presente anche una “check list”, ripartita in base alle differenti aree di verifica che devono essere sottoposte al controllo degli Ispettori incaricati (la chek è list reperibile al link alla voce “Allegato E”: https://olympus.uniurb.it/images/stories/prassi/2020/149inl.pdf).
È evidente che la nota dovrà essere aggiornata in base al nuovo Protocollo del 24 aprile 2020, con i relativi allegati.Ad ogni modo la “check list” è, in tutti i casi, un utile strumento da utilizzare anche come autoanalisi rispetto alla propria azienda o studio professionale.
Avv. Valerio Girani,
Cassazionista, consulente in materia di responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato e membro di Organismi di vigilanza di enti dotati di Modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione di reati ex D.lgs. 231/2001