Il nuovo whistleblowing: recepita in via definitiva la Direttiva UE sulle denunce di irregolarità

Silvia Colombo 22/03/2023 0

I nuovi obblighi hanno effetto dal 15 luglio 2023, mentre per i soggetti del ‘settore privato’ fino a 249 dipendenti le norme decorrono dal 17 dicembre 2023.

A cura dell’Avv. Valerio Girani.

Recepita in via definitiva la Direttiva UE sul c.d. whistleblowing.  

Nella G.U. del 15.3.2023, è stato pubblicato il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che disciplina la protezione dei c.d. whistleblowers, cioè le ‘’persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’UE che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico o privato’’.

In estrema sintesi, si può riassumere quanto segue.

Le segnalazioni  hanno ad oggetto illeciti amministrativi, contabili, civili, penali, normativa europea (es. appalti, servizi, salute pubblica, sicurezza dei trasporti) e condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Tra i soggetti del settore pubblico, vi rientrano gli enti pubblici economici, le società a controllo pubblico, le società in house e le amministrazioni pubbliche. Per i soggetti del settore privato, si fa riferimento a tre tipologie: soggetti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, almeno 50 lavoratori subordinati; soggetti che svolgono attività in particolari servizi (finanziari, investimento, sicurezza trasporti, tutela ambiente); gli enti che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001 e adottano i Modelli 231, a prescindere dal numero di lavoratori.

Le tutele previste dal decreto legislativo in favore dei segnalanti (divieto di ritorsioni, di licenziamento, ecc.) si applicano a dipendenti, collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti e altre categorie (es. tirocinanti) e persino ai c.d. “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili dei segnalatori.

Le segnalazioni possono effettuarsi, a seconda dei casi, attraverso tre diversi canali di segnalazione: interno (all’ente, con previsione di modalità di gestione e tempistiche precise), esterno (ad ANAC, che emanerà apposite linee guida) e divulgazione pubblica (es. a mezzo stampa, ma solo dopo aver utilizzato gli altri due canali).

Le disposizioni del d.lgs. 24/2023 hanno effetto dal 15 luglio 202.  Per i soggetti del settore privato che nell’ultimo anno hanno impiegato fino a 249 lavoratori, le disposizioni avranno effetto dal 17 dicembre 2023.  

E’ importante precisare che, per i soggetti del settore privato che hanno impiegato nell’ultimo anno meno di 50 lavoratori subordinati, le segnalazioni riguardano soltanto le violazioni relative alle condotte illecite del d.lgs. 231/2001 e dei  relativi  Modelli, con obbligo di istituire il solo canale di segnalazione interno.

Storia della disciplina italiana in tema di whistleblowing 

Il whistleblowing è uno strumento di derivazione anglosassone con il quale i dipendenti di una organizzazione lavorativa, pubblica o privata, segnalano a specifici individui o organismi un possibile illecito o una condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all’organizzazione, prevedendo particolari forme di tutela del segnalante.

In Italia, prima dell’introduzione del sistema whistleblowing, il d.lgs. 231/2001 ha previsto, per gli enti dotati di Modello di Organizzazione e Controllo 231, un sistema di segnalazione di condotte illecite in virtù di quanto previsto dall’art. 6, co.2, lett. d), il quale richiede che i Modelli prevedano “obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento dei modelli”.

In seguito, la legge n. 190/2012 (anticorruzione) ha introdotto il whistleblowing nell’ambito del Pubblico Impiego, mediante il nuovo art. 54-bis, d.lgs. 165/2001, in virtù del quale sono state previste delle prime forme di tutela per il pubblico dipendente che denuncia condotte illecite conosciute in ambito lavorativo.

Successivamente, è stata emanata la legge n. 179/2017, con la quale il legislatore (oltre ad ampliare la tutela prevista per il pubblico dipendente) è intervenuto disciplinando per la prima volta il whistleblowing nel settore privato, introducendo i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all’art. 6, d.lgs. 231/2001, in virtù del quale gli enti dovevano istituire appositi canali di segnalazione, almeno un canale alternativo idoneo a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, con divieto di atti di ritorsione nei confronti del segnalante e apposite sanzioni per chi vìola le misure di tutela previste.

Con il d.lgs. 24 del 10 marzo 2023,  i riferimenti normativi sopra citati sono stati ‘riscritti’ completamente,  al fine di armonizzarsi alle disposizioni dettate dalla Direttiva (UE) 2019/1937.

Con il recepimento della Direttiva, il legislatore italiano ha inteso ampliare la platea delle segnalazioni effettuate dai c.d. whistleblowers, oltre il perimetro di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e dalla disciplina dettata in tema di anticorruzione.

Marzo 2023

Avv. Valerio Girani

Avvocato Cassazionista, consulente in materia di responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato e membro di Organismi di vigilanza di enti dotati di Modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione di reati ex D.lgs. 231/2001.

(Crediti per la fotografia di copertina: Cristian Storto Fotografia – ID fotografia:1182309371 – download da iStock by Gettyimages)

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